Città di Fermo

Cambio di residenza

 

Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35), i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche direttamente online: dal sito dell'ANPR, accedendo a questo link con SPID, CIE o CNS è possibile inviare le dichiarazioni di cambio di residenza.


Altre modalità di presentazione delle dichiarazioni di residenza:

 

Tale modello cartaceo può essere consegnato con una delle seguenti modalità:

•    Presso lo sportello anagrafe, previo appuntamento telefonico (per appuntamento link o telefonando al numero 0734-284208 oppure 0734-284209 dalle ore 12,00 alle ore 14,00),

•    per e-mail: ufficio.anagrafe@comune.fermo.it,

•    per PEC: servizi.demografici@pec.comune.fermo.it,

•    per posta raccomandata: Comune di Fermo Via Mazzini n. 4  63900 Fermo.

 

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve:

- essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente,

- il modello di dichiarazione di residenza deve essere sottoscritto (firmato) da tutti i componenti maggiorenni della pratica,

- deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da * asterisco.

Nel caso in cui si cambia la residenza di un minorenne con un solo genitore, l’altro genitore può dichiarare di essere a conoscenza del cambio di residenza compilando il seguente modello oppure vanno forniti i dati dell’altro genitore, il quale verrà portato a conoscenza da parte dell’ufficio.

 

 

ULTERIORI REQUISITI - TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.28 marzo 2014 n. 47, all'atto della richiesta di variazione di residenza deve essere dimostrato il titolo di possesso dell'immobile. Allegato 1

Se si è proprietari dell’immobile dove viene chiesta la residenza, vanno indicati i dati catastali o copia del rogito.

Se si ha il contratto di locazione o comodato d'uso, va allegato.

Se non rientra tra i casi di cui sopra e il dichiarante entra in una famiglia esistente, dovrà allegare l’autorizzazione del proprietario o del capo famiglia (intestatario scheda), il quale per fare ciò potrà utilizzare il seguente modello di dichiarazione sostitutiva, allegando un documento di identità.

In mancanza di tale documentazione, non sarà possibile chiedere la residenza.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato “A” (passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità).

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, provenienti dall’estero, dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato “B.

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno e dei dati catastali.

Si precisa, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione allo sportello anagrafe o dell’acquisizione al protocollo e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).

Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, previo invio della comunicazione ai sensi dell’art 10 bis dell L. 241/1990, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà comunicato all’autorità di Pubblica Sicurezza, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Per qualsiasi informazione e chiarimento si può contattare l’ufficio anagrafe ai seguenti recapiti telefonici: 0734/284209 dalle ore 12,00 alle 14,00.

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