Città di Fermo

Consiglio Comunale

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FRANCESCO TRASATTI
Presidente del Consiglio

 Piazza Pulita

PISTOLESI SARA - Capogruppo

ACITO LUIGI - Consigliere

BORRACCINI GIONATA - Consigliere

FAGGIO STEFANO - Consigliere

LUCIANI ELEONORA - Consigliere

MARIANI LUCIANA - Consigliere

PASCALI GIULIO CESARE - Consigliere

PERTICARI LUCIA - Consigliere

ROCCHI LUIGI - Consigliere


Non mi Fermo 

TRAMANNONI MASSIMO - Capogruppo

CANDIDORI EDOARDO - Consigliere

FALZOLGHER CRISTIAN - Consigliere

GAGGIA PAOLA - Consigliere

REMOLI SILVIA - Consigliere


La città che vogliamo 

FEBI SAVINO - Capogruppo

BAGALINI MANOLO - Consigliere

PALMUCCI GABRIELE - Consigliere

PASCUCCI NICOLA - Consigliere


Fermo Forte

BARGONI ALESSANDRO - Capogruppo

LUCCI NICOLA - Consigliere


Fermo si muove

SIMONI ROBERTO - Capogruppo

FERRONI MASSIMO - Consigliere


 Lega Fermo

GIACOBBI LORENZO - Capogruppo

ROMANELLA LUCIANO - Consigliere

TULLI Gianluca - Consigliere


Fermo Capoluogo

INTERLENGHI RENZO - Capogruppo

MORRONI ANDREA - Consigliere


Partito Democratico

VALLASCIANI SANDRO - Capogruppo

MALVATANI PIERLUIGI - Consigliere

NICOLAI PAOLO - Consigliere


Movimento   Cinquestelle

FORTUNA STEFANO - Capogruppo


Competenze del Consiglio Comunale

Art. 42. Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

(lettera così modificata dall'art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 68, legge n. 311 del 2004)


i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 

 

 

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