Lo stato Italiano tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” (legge 22 dicembre 2017, n.219 Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento).
L’art. 4 della legge prevede che una persona maggiorenne (chiamata disponente), capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa, attraverso le DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento), “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“.
Le DAT possono essere redatte per:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- scrittura privata che può essere consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Chi è il fiduciario
Il disponente può indicare un “fiduciario”, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere.
L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione della DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.