A chi è rivolto
Cittadini che devono inviare le seguenti tipologie di richieste:
- Dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero
- Dichiarazione di cambio indirizzo/interno nell’ambito del Comune di Fermo
Cambio di residenza
Cittadini che devono inviare le seguenti tipologie di richieste:
I cittadini possono effettuare il cambio di residenza con queste modalità:
Il modello cartaceo potrà poi essere consegnato con le seguenti modalità :
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID, CIE o CNS:
In caso di invio cartaceo la dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve:
Nel caso in cui si cambia la residenza di un minorenne con un solo genitore, l’altro genitore può dichiarare di essere a conoscenza del cambio di residenza compilando il modello Dichiarazione genitore - cambio residenza oppure vanno forniti i dati dell’altro genitore, il quale verrà portato a conoscenza da parte dell’ufficio.
ULTERIORI REQUISITI - TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE
In mancanza di tale documentazione, non sarà possibile chiedere la residenza.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno e dei dati catastali.
La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione allo sportello anagrafe o dell’acquisizione al protocollo e la registrazione della dichiarazione avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Da questo momento il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, previo invio della comunicazione ai sensi dell’art 10 bis dell L. 241/1990, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà comunicato all’autorità di Pubblica Sicurezza, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Accesso al portale ANPR - Anagrafe della Popolazione Residente
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nel modulo Documentazione per cittadini extracomunitari - allegato A (passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità).
I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, provenienti dall’estero, dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nel modulo Documentazione per cittadini comunitari - allegato B.