Autenticazione di firma

  • Servizio attivo

Per dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, istanze, deleghe (quando previste da normativa)

A chi è rivolto

Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario maggiorenne.

Fermo

Descrizione

L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.

Richiedendo l’autenticazione di firma, l’interessato/a ottiene l’attestazione, da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che il documento sottoposto è stato firmato in sua presenza, previa identificazione.
L’autenticazione, quindi:

  • attesta che il documento è attribuibile al soggetto che firma la dichiarazione
  • attesta la data in cui la dichiarazione viene firmata.

Possono essere autenticate le firme nei seguenti casi:

  • istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati o anche a pubbliche amministrazioni/gestori di pubblici servizi ai soli fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (artt. 21 e 38 D.P.R. 445/2000)
  • procedimento elettorale (art. 14 L. 53/1990)
  • voto per corrispondenza per il rinnovo degli ordini professionali (art. 3 comma 7 D.P.R. 169/2005)
  • quietanze liberatorie di assegni emessi senza provvista (art. 8 comma 3 bis L. 386/1990)
  • atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati (auto e motoveicoli iscritti al P.R.A., navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ed aeromobili iscritti nel codice della navigazione) e la costituzione su questi di diritti di garanzia (art. 7 D.L. 223/2006)
  • consenso scritto all’incontro degli aspiranti adottanti ed il minore proposto dall’autorità straniera (art. 31 comma 3 lettera E, L. 184/1983)
  • atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.L.vo 271/1989).

I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare il servizio solo per dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.

Per atti diversi da quelli sopraelencati, l’autentica di firma può essere rilasciata solo da un notaio.

Non possono essere autenticate le firme apposte su:

  • contratti;
  • atti con cui l’interessato/a esprime una propria volontà (procure, mandati, incarichi, dichiarazioni di accettazione, assensi, autorizzazioni, dinieghi).

Come fare

Per utilizzare il servizio è necessario prendere appuntamento presso l'ufficio certificati.

Cosa serve

Occorre essere muniti:

  • di un documento d'identità valido;
  • l'atto da sottoscrivere in presenza dell'ufficiale d'anagrafe.

Cosa si ottiene

Autenticazione di firma

Tempi e scadenze

Il rilascio è immediato

Costi

marca da bollo
16 €

diritti di segreteria

L’autentica di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di €16

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