L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale esibito.
In base alla normativa T.U. sulla documentazione amministrativa n. 445/2000, la copia autentica di un documento che deve essere presentata all'Amministrazione Pubblica può essere fatta dal Pubblico Ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato.
Se la copia deve essere presentata ad una amministrazione o a un gestore di pubblico servizio l'autenticazione può essere effettuata anche dal responsabile del procedimento o altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione dell'originale senza che questo venga depositato; in questo caso la copia autentica può essere utilizzata solo per il procedimento in corso.
E' possibile sostituire l'autentica di copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una Amministrazione Pubblica, la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale.
Può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La dichiarazione sostitutiva può essere apposta in calce alla copia stessa.